Ravvedimento, la sanzione fa pochi sconti


Solo la dichiarazione completamente a favore del contribuente non sconta alcuna sanzione: nell’ipotesi in cui l’integrazione sia anche pro fisco, è dovuta la sanzione per l’irregolare compilazione del modello. In caso di dichiarazione omessa ma che evidenzia un credito, per il recupero dello stesso è necessario presentare una istanza di rimborso. Nel caso di tardiva trasmissione di una dichiarazione da parte dell’intermediario, l’adempimento effettuato nei 30 giorni successivi beneficia della riduzione della sanzione alla metà ulteriormente ridotta in caso di ravvedimento. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 82 del 24 dicembre in risposta ad alcuni quesiti attinenti la procedura di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del dlgs n. 472 del 1997. 


Una delle questioni sulle quali si è pronunciata l’Agenzia delle entrate riguarda il caso in cui, in sede di dichiarazione integrativa, il contribuente espone contemporaneamente un «nuovo» componente deducibile ma anche un reddito precedentemente non dichiarato. La domanda era finalizzata a conoscere se, posto che il risultato finale della integrativa è comunque favorevole al contribuente, siano dovute sanzioni. Sul punto, l’Agenzia risponde che nessuna sanzione unicamente nel caso in cui l’integrazione sia completamente a favore del contribuente e, dunque, non riguardi anche il caso di inclusione nella integrativa medesima di un reddito precedentemente non dichiarato. In detta ipotesi, a condizione che il risultato finale della dichiarazione sia comunque favorevole al contribuente (e dunque dalla compensazione delle poste indicate nella dichiarazione emerga un credito), sarà dovuta la sanzione per irregolare compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8 del dlgs n. 471 del 1997 da 250 a 2000 euro. Pertanto, l’indicazione dell’amministrazione finanziaria, del tutto condivisibile, di fatto attesta l’inesistenza di una violazione correlata alla infedele dichiarazione nel caso in cui pur non essendo stato dichiarato un reddito, la posizione complessiva come sanata mediante il ravvedimento non comporti una maggiore imposta od un minor credito da riversare. Implicitamente, inoltre, l’Agenzia delle entrate afferma come sia possibile correggere a favore del contribuente la dichiarazione il cui presupposto sia comunque coerente con la correzione effettuata nel modello. Nella domanda (e nella risposta) si analizza il caso di un contribuente che ha tassato un canone di locazione ad Irpef ordinaria in luogo della applicazione della cedolare secca. Per correggere tale comportamento è necessario che gli adempimenti necessari per l’applicazione del regime sostitutivo siano stati comunque effettuati non risultando dunque possibile modificare, solo in sede dichiarativa, un comportamento precedente che non è obbligatorio ma opzionale. Altra questione riguardava la possibilità di riporto a nuovo nella successiva dichiarazione un credito derivante da una dichiarazione presentata oltre i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario e dunque omessa. In detta ipotesi, l’Agenzia rinvia ai precedenti chiarimenti di prassi nei quali era stato precisato come, in queste fattispecie, si rende necessario presentare una istanza di rimborso entro i termini previsti dalla legge. 


In tema di dichiarazioni presentate tardivamente, l’Agenzia analizza il caso in cui detta tardività riguardi l’adempimento dell’intermediario. Sul punto, viene richiamato l’articolo 7 del dlgs n. 472 del 1997 con particolare rilievo al comma 4 bis che prevede come salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà. In questa casistica rientra l’inadempimento dell’intermediario in quanto, nello specifico, manchi una previsione che attenui la sanzione in caso di inoltro della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica oltre il termine normativamente previsto. Conseguentemente, la specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta alla metà se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni e la sanzione stessa, nella misura base, può essere altresì oggetto di ravvedimento operoso. Viene infine confermato nella risoluzione come la presentazione del quadro RW nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine, le sanzioni previste ai fini Ivie e Ivafe sono quelle di omesso versamento e non quelle di infedele dichiarazione in quanto, evidentemente, la dichiarazione è valida a tutti gli effetti. Successivamente a detto termine, invece, scatterà la violazione legata alla infedeltà dichiarativa con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1 del dlgs n. 471 del 1997.